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Adolf Galland
Convenzione d'armistizio franco-tedesca
CONVENZIONE D'ARMISTIZIO FRANCO-TEDESCA
22 giugno 1940
Il colonnello generale Keitel, Capo del Comando supremo tedesco, incaricato del Führer del Reich germanico e Comandante supremo delle forze armate tedesche, da una parte, e il generale di Armata Huntzinger, l'Ambasciatore di Francia Léon Noel, il vice-ammiraglio Le Luc, il generale di Corpo d'Armata Parisot, il generale di aviazione Bergeret, plenipotenziari del Governo francese, muniti di regolari poteri, dall'altra parte, hanno convenuto la seguente Convenzione d'Armistizio:
ART. 1. - Il Governo francese ordina la cessazione delle ostilità contro il Reich germanico, tanto nel territorio francese che nei possedimenti, colonie, protettorati e territori sotto mandato e sui mari. Ordina che le truppe francesi già accerchiate dalle truppe tedesche depongano immediatamente le armi.
ART. 2. - Allo scopo di salvaguardare gli interessi del Reich germanico, il territorio francese situato a Nord e ad Ovest della linea tracciata sulla carta annessa sarà occupato dalle truppe tedesche. Quelle regioni che non si trovano ancora in potere delle truppe tedesche,saranno occupate immediatamente dopo la conclusione della presente convenzione.
ART. 3. - Nelle regioni occupate della Francia, il Reich germanico esercita tutti i diritti della Potenza occupante. Il Governo francese s'impegna a facilitare con tutti i mezzi la regolamentazione relativa all'esercizio di questi diritti e alla loro esecuzione con il concorso dell'amministrazione francese. Il Governo francese inviterà immediatamente tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi francesi del territorio occupato a conformarsi ai regolamenti delle autorità militari tedesche e a collaborare con queste ultime in maniera corretta.
Il Governo tedesco ha intenzione di ridurre l'occupazione della costa occidentale al minimo possibile dopo la cessazione delle ostilità con l'Inghilterra.
Il Governo francese è libero di scegliere la sua sede nel territorio non occupato, oppure, se lo desidera, di trasferirsi a Parigi. In quest'ultimo caso il Governo tedesco s'impegna ad accordare tutte le facilitazioni necessarie al Governo e ai suoi servizi amministrativi centrali, perché sia in grado di amministrare da Parigi i territori occupati e non occupati.
ART. 4. - Le forze armate francesi di terra, di mare e d'aria dovranno essere smobilitate e disarmate in un periodo di tempo ancora da stabilire. Sono esentate da questi obblighi solo le truppe necessarie al mantenimento dell'ordine interno. I loro effettivi e il loro armamento saranno determinati dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.
Le forze armate francesi stazionate nelle regioni che la Germania occuperà, dovranno essere rapidamente ricondotte sul territorio non occupato e saranno smobilitate. Queste truppe, prima di essere condotte nel territorio non occupato, depositeranno le loro armi e il loro materiale nei luoghi in cui si troveranno al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione. Esse saranno responsabili della consegna regolare del materiale e delle armi alle truppe tedesche.
ART. 5. - Come garanzia della stretta osservanza delle condizioni d'armistizio, potrà essere chiesto che tutti i pezzi d'artiglieria, i carri armati, le armi anticarro, gli aeroplani da guerra, i cannoni della D.C.A., le armi di fanteria, tutti i mezzi di trazione e le munizioni delle unità dell'esercito francese impegnate contro la Germania, e che si trovano, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, sul territorio che non sarà occupato dalla Germania, siano consegnate in buono stato.
La commissione tedesca d'armistizio deciderà dell'entità di queste consegne. Si potrà rinunciare alla consegna degli aerei militari se tutti gli aerei ancora in possesso delle forze armate francesi saranno disarmati e posti al sicuro sotto il controllo tedesco.
ART. 6. - Le armi, munizioni e materiali da guerra di ogni genere che si trovano nel territorio francese non occupato — nella misura in cui questi non saranno stati lasciati a disposizione del Governo francese per l'armamento delle unità francesi autorizzate — dovranno essere depositati o messi al sicuro sotto il controllo tedesco o, rispettivamente, italiano. L'Alto Comando tedesco si riserva il diritto di ordinare a questo proposito tutte le misure necessarie per impedire l'uso abusivo di questo materiale. La fabbricazione di nuovo materiale da guerra nel territorio non occupato, dovrà cessare immediatamente.
ART. 7. - Tutte le fortificazioni terrestri e costiere con le loro armi, munizioni ed equipaggiamenti, gli stocks e le installazioni di ogni genere che si trovano nelle regioni da occupare, dovranno essere consegnati in buono stato. Dovranno essere inoltre consegnati i piani di queste fortificazioni come pure i piani di quelle già occupate dalle truppe tedesche. Tutti i dettagli sulle posizioni minate, gli sbarramenti di mine, gli ordigni a scoppio ritardato, gli sbarramenti chimici ecc., dovranno essere consegnati all'Alto Comando tedesco. Questi ostacoli dovranno essere distrutti dalle forze francesi su richiesta delle autorità tedesche.
ART. 8. - La flotta da guerra francese — ad eccezione della parte che è lasciata a disposizione del Governo francese per la salvaguardia degli interessi nel suo impero coloniale — sarà riunita in porti da designarsi e dovrà essere smobilitata e disarmata sotto il controllo della Germania o, rispettivamente, dell'Italia.
La designazione di questi porti sarà fatta secondo la base marittima delle navi in tempo di pace. Il Governo tedesco dichiara solennemente al Governo francese di non avere intenzione di utilizzare durante la guerra, per i suoi propri scopi, la flotta da guerra francese di stanza nei porti sotto controllo tedesco, salvo le unità necessarie alla sorveglianza delle coste e al dragaggio delle mine.
Dichiara inoltre solennemente e formalmente che non ha intenzione di formulare delle rivendicazioni riguardo alla flotta da guerra francese in occasione della conclusione del trattato di pace. Eccezion fatta per la parte della flotta da guerra francese da determinarsi, che sarà adibita alla salvaguardia degli interessi francesi nell'impero coloniale, tutte le navi da guerra che si trovano al di fuori delle acque territoriali francesi, dovranno essere richiamate in Francia.
ART. 9. - L'Alto Comando francese dovrà fornire all'Alto Comando tedesco indicazioni precise su tutte le mine deposte dalla Francia, come su tutti gli sbarramenti di mine nei porti e davanti alle coste e sulle installazioni militari di difesa e di protezione.
Il dragaggio degli sbarramenti di mine dovrà essere effettuato dalle forze francesi, nella misura richiesta dal'Alto Comando tedesco.
ART. 10. - Il Governo francese s'impegna a non intraprendere in futuro nessuna azione ostile contro il Reich tedesco con alcuna parte delle forze armate che gli restano, né in nessun'altra maniera.
Il Governo francese impedirà ugualmente ai membri delle forze armate francesi di lasciare il territorio francese e curerà che né armi o armamenti di qualsiasi genere, né navi, né aeroplani ecc. siano trasferiti in Inghilterra o all'estero.
Il Governo francese impedirà ai cittadini francesi di combattere contro la Germania o al servizio di Stati con i quali la Germania si trova ancora in guerra. I cittadini francesi che non si conformassero a questa prescrizione saranno trattati dalle truppe tedesche come franchi-tiratori.
ART. 12. - Fino a nuovo ordine sarà proibito alle navi mercantili francesi di ogni genere, comprese le navi addette ai servizi costieri e portuali, che si trovano sotto il controllo francese, di uscire dai porti. La ripresa del traffico commerciale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Governo tedesco o, rispettivamente, del Governo italiano.
Le navi mercantili francesi che si trovano al di fuori dei porti francesi saranno richiamate in Francia dal Governo francese, e, se ciò non sarà possibile, saranno dirette a porti neutrali.
Tutte le navi mercantili tedesche fermate che si trovano nei porti francesi saranno consegnate in buono stato se ne verrà fatta domanda.
ART. 12. - Una proibizione di decollo riguardante tutti gli aerei che si trovano in territorio francese sarà emanata immediatamente. Ogni aereo che decollerà senza una preventiva autorizzazione tedesca sarà considerato dall'aviazione militare tedesca come aereo nemico e come tale sarà trattato.
Gli aeroporti e le installazioni terrestri dell'aviazione militare in territorio non occupato saranno posti sotto il controllo tedesco o, rispettivamente, italiano.
Può essere chiesto che siano resi inutilizzabili. Il Governo francese è tenuto a mettere a disposizione delle autorità tedesche tutti gli aerei stranieri che si trovano nel territorio non occupato o di impedir loro di proseguire il loro volo. Questi aerei dovranno essere consegnati alle autorità tedesche.
ART. 13. - Il governo francese s'impegna a vigilare che nel territorio che le truppe tedesche dovranno occupare, tutte le installazioni, tutti gli stabilimenti e stock militari siano consegnati intatti alle truppe tedesche.
Dovrà inoltre curare che i porti, le imprese industriali e i cantieri navali restino nello stato in cui attualmente si trovano, e che non siano in alcun modo danneggiati né distrutti. Lo stesso vale per i mezzi e le vie di comunicazione di qualsiasi natura e particolarmente per ciò che concerne le ferrovie, le strade e le vie navigabili, l'insieme delle reti telefoniche e telegrafiche, come pure per le installazioni d'indicazione di navigabilità e di segnalazioni lungo le rive.
Inoltre, il Governo francese s'impegna, su ordine dell'Alto Comando tedesco, a procedere a tutti i necessari lavori di riparazione.
Il Governo francese curerà che nel territorio francese occupato sia disponibile il personale specializzato necessario e la quantità di materiale rotabile ferroviario e gli altri mezzi di comunicazione corrispondenti alle condizioni normali del tempo di pace.
ART. 14. - Tutte le stazioni radio emittenti che si trovano in territorio francese devono cessare immediatamente le loro trasmissioni. La ripresa delle radiotrasmissioni nella parte del territorio non occupata sarà sottoposta ad una particolare regolamentazione.
ART. 15. - Il Governo francese s'impegna ad effettuare il trasporto in transito delle merci tra il Reich tedesco e l'Italia, attraverso il territorio non occupato, nella misura richiesta dal Governo tedesco.
ART. 16. - Il Governo francese procederà al rimpatrio della popolazione nei territori occupati, d'accordo con i servizi tedeschi competenti.
ART. 17. - Il Governo francese s'impegna ad impedire ogni trasferimento di valori di carattere economico e di stocks dal territorio che le truppe tedesche devono occupare nel territorio non occupato o all'estero. Di questi valori e stocks che si trovano nel territorio occupato non potrà disporsi che d'accordo col Governo tedesco, essendo inteso che il Governo del Reich terrà conto di ciò che è necessario alla vita delle popolazioni dei territori non occupati.
ART. 18. - Le spese per il mantenimento delle truppe d'occupazione tedesche nel territorio francese saranno a carico del Governo francese.
ART. 19. - Tutti i prigionieri di guerra e i prigionieri civili tedeschi, compresi gli imputati e condannati che sono stati arrestati e condannati per atti commessi in favore del Reich tedesco, devono essere immediatamente consegnati alle truppe tedesche.
Il Governo francese è tenuto a consegnare, su domanda, tutti i cittadini tedeschi designati dal Governo del Reich e che si trovano in Francia come nei possedimenti francesi, colonie, territori sotto protettorato o sotto mandato.
Il Governo francese s'impegna ad impedire il trasferimento di prigionieri di guerra o di prigionieri civili tedeschi dalla Francia nei suoi possedimenti francesi o all'estero. Per tutto ciò che concerne i prigionieri già trasferiti fuori di Francia, così come i prigionieri di guerra tedeschi malati, non trasportabili o feriti, devono essere presentate liste esatte con la designazione dei luoghi in cui risiedono. L'Alto Comando tedesco si occuperà dei prigionieri di guerra tedeschi, ammalati o feriti.
ART. 20. - I membri delle forze armate francesi che sono prigionieri di guerra dell'esercito tedesco resteranno prigionieri di guerra fino alla conclusione della pace.
ART. 21. - Una commissione d'armistizio tedesca, agendo agli ordini dell'Alto Comando tedesco, regolerà e controllerà l'esecuzione della convenzione armistiziale.
La commissione d'armistizio è inoltre chiamata ad assicurare la necessaria concordanza di questa convenzione con la convenzione d'armistizio italo-francese. Il Governo francese costituirà nella sede della commissione d'armistizio tedesca una delegazione incaricata di rappresentare i suoi interessi e di ricevere gli ordini d'esecuzione della commissione tedesca d'armistizio.
ART. 22. - Questa convenzione d'armistizio entrerà in vigore appena il Governo francese avrà ugualmente concluso con il Governo italiano, un accordo relativo alla cessazione delle ostilità. La cessazione delle ostilità avrà luogo scì ore dopo che il Governo italiano avrà annunciato al Governo del Reich la conclusione di questo accordo.
Il Governo del Reich farà conoscere a mezzo radio questo momento al Governo francese.
ART. 23. - La presente convenzione di armistizio è valida fino alla conclusione del trattato di pace. Può essere denunciata in ogni momento, per decadere immediatamente, dal Governo tedesco, se il Governo francese non adempirà agli obblighi assunti con la presente convenzione.
La presente convenzione d’armistizio è stata firmata il 22 giugno 1940, alle 18 e 30, ora estiva tedesca, nella foresta di Compiègne.
La linea nominata all’articolo 2 della convenzione d’armistizio comincia ad est, alla frontiera franco-svizzera, presso Ginevra, passa poi all’incirca per la località di Dole, Paray-le-Monial e Brouges, fino a circa 20 chilometri da Tours. Di là, passa ad una distanza di circa 20 chilometri dalla linea ferroviaria Tours-Angouleme-Libourne e, più oltre, per Mont-de Marsan e Orchez, fino a raggiungere la frontiera spagnola.
LA FRANCIA DELL'ARMISTIZIO. - La Francia aveva ottenuto col trattato di Versaglia la restituzione dell'Alsazia e della Lorena perdute alla pace di Francoforte del 1871. Il nuovo territorio, di 14 522 kmq., contava 1 916 000 ab. nel 1936, di cui 72 000 di lingua tedesca. In seguito alla disastrosa campagna del 1940, il Governo francese, con gli armistizi di Compiègne e di Villa Incisa (25 giugno 1940), accettò l'occupazione militare tedesca della Francia settentrionale e occidentale secondo una linea che va da Ginevra alla frontiera spagnola, e quella italiana delle valli occupate nei dipartimenti alpini, smilitarizzando inoltre una fascia di 50 km. di profondità lungo la linea d'occupazione italiana. La Francia dell'armistizio risultò pertanto divisa in: territorio d'occupazione tedesca, 304 400 kmq. con 26 986 000 ab. (calcolati per il 1941) ; territorio d'occupazione italiana, circa 600 kmq. con 25 000 ab.; territorio non occupato, 246 000 kmq. con 14 208 000 ab. Nell'agosto 1940 le provincie dell'Alsazia e della Lorena vennero sottoposte alla diretta amministrazione civile del Reich, come parte della regione (Reichsgau) della Westmark; i territori occupati dall'Italia sono soggetti all'amministrazione italiana.Tutto il resto del territorio francese dipende amministrativamente dal Governo residente a Vichy, ed è stato diviso (1941) in 18 regioni, 12 nella zona occupata e 6 nella zona libera, che prendono il nome dai rispettivi capoluoghi (sottolineati sulla cartina).
L’Europa e il mondo attraverso le due guerre
Supplemento a Le Vie d’Italia, Gennaio 1943 n.1